Giudice Sportivo, 3 turni a De Rossi e Juan Jesus

03/03/2014 alle 18:30.
giudice_sportivo_logo

Stangata del Giudice Sportivo per e Juan Jesus per i fatti di Roma-Inter: tre giornate di ciascuno, comminate con la prova tv, secondo quanto apprende l'agenzia di stampa.

(ansa)

Tre turni di comminati anche all'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi.

(italpress)

 

Dopo le prime anticipazioni, questo il comunicato del Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante  dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 marzo 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto  alle ore 12.29 odierne) in merito al comportamento tenuto al 37° minuto del primo tempo dal  calciatore (soc. Roma) nei confronti del calciatore Mauro Manuel Icardi  (soc. Inter);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e  documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore giallo-rosso,  nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio di punizione  concesso in zona d’attacco alla squadra avversaria, nel contrastare a stretto contatto l’azione del  calciatore nero-azzurro, appoggiava con veemenza la mano destra sul capo dell’antagonista e  quindi, in rapida successione, con la stessa mano colpiva da tergo l’Icardi con un pugno al volto.  Il giuoco proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto,  come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.50 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara. Il gesto compiuto dal integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia  impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta”  sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.  Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato
comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore (soc. Roma), in relazione alla segnalazione  del Procuratore federale, con la di tre giornate effettive di gara.

 

Gara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto  alle ore 12.30 odierne) in merito al comportamento tenuto al 40° minuto del secondo tempo dal  calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter) nei confronti del calciatore (soc.  Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e  documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nero-azzurro,  nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, nel  contrastare a stretto contatto l’azione del calciatore giallo-rosso, con un repentino movimento del  braccio sinistro, colpiva da tergo con un pugno alla schiena l’antagonista, che si accasciava dolorante al suolo. Dopo una breve interruzione, il giuoco riprendeva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.50 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara.  Il gesto compiuto dal Nunes, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a
cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà,  l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta  violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento  interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.  Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato  comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter), in relazione alla  segnalazione del Procuratore federale, con la di tre giornate effettive di gara.


CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al 26° del secondo tempo, colpito volontariamente  un calciatore avversario con una gomitata al volto (ex art. 19 n. 4 lett. b CGS).

 

Restano in diffida per la Roma: , , , , .

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Clicky